Impugnato in Sicilia il ddl sul rischio amianto

Impugnato in Sicilia il ddl sul rischio amianto

Carmelo Aronica, commissario dello Stato, ravvisa la mancanza di copertura economica.

Carmelo Aronica, attuale commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale alcuni articoli del disegno di legge «Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto», approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 26 marzo scorso.

Carmelo AronicaAronica critica la mancanza di copertura finanziaria degli oneri che il provvedimento comporta prevedendo misure di assistenza supplementari rispetto ai livelli essenziali stabiliti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario e la insufficiente determinatezza delle sanzioni amministrative nei confronti di dipendenti pubblici che violino le disposizioni in materia di amianto.

Carmelo Aronica: “In proposito, si rileva che, con riferimento ai soggetti affetti da patologie causate dall’esposizione all’amianto, la vigente normativa nazionale non prevede l’erogazione di un sussidio economico né contempla il riconoscimento del diritto all’esenzione, laddove la patologia non sia riconducibile ad una di quelle croniche già contemplate dal decreto ministeriale n. 329/99 («Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti»).

La scure si abbatte sulla parte dell’articolo 7 che prevede l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro, violando il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica.

«Infatti l’assenza dei limiti nelle norme in questione – precisa il commissario Carmelo Aronica – se non quello genericamente finalistico, non assicura l’imparzialità dell’agire amministrativo, consentendo piuttosto all’autorità preposta al potere di vigilanza di ritenere variamente leciti o illeciti gli stessi comportamenti e di sanzionare o meno i singoli soggetti ritenuti rientranti o meno nella generica categoria individuata dalla norma».

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