Come funziona la detrazione fiscale sugli affitti per trasferimento causa lavoro

Come funziona la detrazione fiscale sugli affitti per trasferimento causa lavoro

Partendo dal presupposto che ogni cittadino deve pagare l’imposta secondo la propria capacità contributiva è dirimente sapere che esistono specifiche detrazioni fiscali aventi la funzione di ridurre le imposte da pagare. Tali detrazioni spettano ai contribuenti nei casi, alle condizioni e secondo modalità tassativamente previste da disposizioni normative.

Nel caso in esame, l’art. 16 co. 1 bis DPR 917/86 prevede una detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel Comune dove svolgeranno la propria attività lavorativa o, comunque, in un Comune ad esso limitrofo.

Ma quali sono le condizioni per usufruire di tale beneficio?

  • Essere titolari di un qualsiavoglia contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale, ovviamente l’abitazione dovrà essere situata nel nuovo Comune di residenza, che dovrà obbligatoriamente distare 100 km dal precedente Comune di residenza ed in ogni caso essere situato in una Regione diversa;
  • Essere lavoratore dipendente ovvero titolare di un rapporto di lavoro subordinato (sono esclusi i lavori che fiscalmente sono assimilati al reddito di lavoro dipendente ovvero il lavoro parasubordinato, co.co.co, etc. . .per intendersi l’amministratore di una Società che trasferisce la propria residenza per motivi di lavoro non potrà beneficiare di tale detrazione);
  • Avere un reddito complessivo che non superi € 30.987,41;
  • Trasferire la residenza per motivi lavorativi nei tre anni precedenti alla richiesta della detrazione; termine che decorrerà dalla variazione della residenza.

Ciò posto, il lavoratore potrà usufruire di tale beneficio per i primi 3 anni dal cambio di residenza, intendendo per anno, naturalmente, il periodo d’imposta.  Nel caso in cui il lavoratore perdesse la qualifica di lavoratore subordinato, conseguentemente, perderà anche il diritto alla detrazione di specie con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in cui non sussisterà più tale status giuridico (per intendersi il lavoratore licenziato nell’anno 2016 perderà il diritto alla detrazione a decorrere dal 01 gennaio 2017).

L’ammontare complessivo della detrazione spetterà in ciascun periodo d’imposta che ricadrà nei tre anni agevolati e sarà proporzionale al reddito complessivo del lavoratore, nonchè affittuario; ovvero: € 991,60 se il reddito complessivo del lavoratore non supera € 15.493,71 ed € 495,80 se il reddito supera i ridetti € 15.493,71 ma non il limite di € 30.987,41; limite che se superato non darà diritto ad alcun beneficio.

In ultimo è dirimente sapere che:

  • Nel caso di contratto di locazione cointestato a più conduttori la detrazione dovrà essere eventualmente ripartita da ambo gli aventi diritto ovvero dai soli inquilini anche lavoratori subordinati in relazione al proprio reddito complessivo;
  • Nel caso in cui la detrazione sia superiore all’imposta lorda già diminuita da altre detrazioni d’imposta (detrazione lavoro dipendente e da carichi di famiglia) la detrazione si trasformerà in un credito d’imposta di ammontare uguale alla quota spettante nel periodo dìimposta di riferimento;
  • non esiste alcuna parametrazione al periodo di lavoro dipendente nel corso del periodo d’imposta.

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