Acqua pubblica, l’Ati sceglie la forma di gestione consortile pubblica. Otto Comuni rivendicano la gestione diretta del servizio

Acqua pubblica, l’Ati sceglie la forma di gestione consortile pubblica. Otto Comuni rivendicano la gestione diretta del servizio

L’Ati sceglie la forma di gestione “consortile pubblica”. Otto Comuni si sono invece astenuti: aspirano ad ottenere il riconoscimento dell’articolo 147 (gestione diretta del servizio idrico, uscendo dall’Ati).

L’Assemblea dell’ATI (Assemblea territoriale idrica) di Agrigento, composta dai 43 sindaci dei Comuni agrigentini, ha votato a favore della forma di gestione consortile pubblica. L’acqua, dopo anni di cattiva gestione da parte di una azienda privata, torna pubblica.

“Con il voto di oggi, la gestione dell’acqua torna pubblica e finisce l’era di Girgenti Acque Spa. Un risultato importante per tutta la provincia agrigentina”. Lo dichiara il Presidente dell’Ati di Agrigento e Sindaco di Sciacca, Francesca Valenti.

La scelta è stata presa all’unanimità dall’assemblea dei Sindaci presenti alla riunione dell’ATI, ad eccezione di otto Comuni i quali hanno lasciato campo libero agli altri primi cittadini, che hanno deliberato per la forma di gestione più apprezzata.

Gli otti Comuni astenuti (Cammarata, Santo Stefano di Quisquina, Bivona, Alessandria della Rocca, Cianciana, Burgio, Menfi e Santa Margherita di Belice) invece hanno presentato le istanze per il riconoscimento dell’art. 147 del D.L.vo 152/06 che prevede di garantire la gestione diretta da parte di centri che già gestivano in modo diretto il servizio idrico e che sono in possesso di specifici requisiti. Per questi Comuni si valuterà se ci saranno pertanto le condizioni per una gestione diretta ed esclusiva dell’acqua.

 

 


 

ART. 147
(organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e’ trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.
1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4. (89)
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita’, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unita’ del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche’ della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicita’ della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualita’ del servizio all’utenza, e’ consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle citta’ metropolitane. ((Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti gia’ istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

  • approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
  • sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti)).3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita’ degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

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