Ecco il DDL che abroga le commissioni consiliari nei Comuni sotto i 15mila abitanti

Ecco il DDL che abroga le <strong>commissioni consiliari</strong> nei Comuni sotto i 15mila abitanti

Ecco il Disegno di Legge che propone l’abolizione delle commissioni nei Comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti.

Marco Forzese
Marco Forzese

Vi proponiamo il Disegno di Legge “Norme in materia di permessi retribuiti degli amministratori locali e di abrogazione delle commissioni consiliari nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”, di cui è primo firmatario il Deputato Forzese Marco Lucio, iscritto al gruppo “Democratici Riformisti per la Sicilia” e Presidente all’Ars della Commissione I – Affari Istituzionali.

 

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

il disegno di legge che si presenta, nella prospettiva di perseguire un risparmio della spesa pubblica associato sia ad un più efficiente funzionamento delle istituzioni sia ad una razionalizzazione della pubblica amministrazione, si pone un duplice obiettivo: riformare il sistema di permessi e licenze per i consiglieri eletti nei consigli comunali e provinciali; abrogare le commissione consiliari nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Sotto il primo aspetto, il sistema è regolamentato dall’articolo 20 della legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30, da ultimo modificato dall’articolo 8 della legge regionale n. 22/2008. Tale norma stabilisce che l’ente (Comune o Provincia), su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. La norma consente ad un datore di lavoro di richiedere il rimborso di quanto corrisposto ad un proprio dipendente eletto in un consesso pubblico, ma nulla vieta al suddetto datore di lavoro di procedere all’assunzione di un nuovo dipendente dopo che quest’ultimo è stato eletto consigliere comunale o provinciale. Questo disegno di legge, quindi, vuole evitare qualsiasi forma di speculazione in materia di permessi e licenze, ponendo un limite temporale nelle richieste di rimborso, da parte dei datori di lavoro, di quanto corrisposto ai consiglieri eletti nei Comuni e nelle Province.

Sotto il secondo aspetto, il procedimento legato alle commissioni permanenti nei piccoli comuni rappresenta un inutile appesantimento dell’iter amministrativo e anche e soprattutto un aggravio di spesa non più sostenibile. La relativa spesa, peraltro, non è data solo dai gettoni di presenza legati alla partecipazione dei singoli consiglieri ma anche dai rimborsi riconosciuti ai datori di lavoro per il tempo in cui i consiglieri che siano anche lavoratori dipendenti si assentano per ragioni legate all’esercizio delle loro funzioni pubbliche. Ciò premesso, si propone l’abolizione delle commissioni nei comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, mediante l’adeguamento dei rispettivi statuti ed in mancanza con l’intervento di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.

Si confida, infine, nella celere approvazione del disegno di legge, al fine di dare un segnale concreto di impegno della politica nella direzione della lotta agli sprechi e del progressivo risanamento della finanza pubblica.

 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Norme in materia di permessi retribuiti degli amministratori locali

1. Al comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Il rimborso è dovuto esclusivamente ai dipendenti che risultano essere
stati assunti in data antecedente all’avvenuta elezione. Il datore di lavoro, a tal fine, allega alla prima richiesta di rimborso la documentazione attestante la data di assunzione del consigliere eletto.’.

Art. 2.
Abrogazione commissioni consiliari nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

1. All’articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), numero 4) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche e integrazioni, prima delle parole Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.’ sono inserite le parole Nei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti’.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1. In mancanza di adeguamento dello statuto, l’Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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