Oggi la I Commissione dell’Ars varerà il ddl legge elettorale, domani in aula

Oggi la I Commissione dell’Ars varerà il <strong>ddl legge elettorale</strong>, domani in aula

Ci sarà tempo fino alle 11 di oggi per presentare in Commissione Affari istituzionali all’Assemblea regionale siciliana gli emendamenti al ddl legge elettorale che domani pomeriggio approderà in aula, alle ore 16.00, come annunciato dal Presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone.

Doppia preferenze di genere siciliaE oggi pomeriggio Marco Forzese, presidente della I commissione legislativa dell’Ars e deputato del gruppo Democratici e riformisti per la Sicilia, riunirà la commissione per esaminare e varare il ddl che contiene la doppia preferenza di genere “in modo da farlo approdare in Aula domani – dice Forzese – così come deciso dalla conferenza dei capigruppo convocata dal presidente Ars Ardizzone”.

La seduta della I Commissione Affari Istituzionali, con all’OdG “Valutazione  degli  emendamenti  al  disegno  di  legge  nn. 5-55-66- 67 bis/A Norme in materia di  rappresentanza  e  doppia preferenza di genere. Modifiche di norme in materia di soglia di  sbarramento per l’elezione dei consigli comunali e  di  rimborsi dei permessi retribuiti degli amministratori locali”, si riunirà precisamente oggi pomeriggio alle ore 16.00 in presenza dell’On. Rosario Crocetta, Presidente della Regione, e della Dott.ssa Patrizia Valenti, Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

 

Disegno di legge n.5 e relazione

Il disegno di legge contiene, da una parte, norme in materia di rappresentanza di genere e, dall’altra, alcune modifiche al sistema di elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non-ché alla disciplina dei rimborsi dei permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti che siano eletti negli enti locali.

Riguardo al primo gruppo di disposizioni, si rileva che la parità dei generi è lontana dalla piena affermazione nella vita sociale e ancora più lontana nella politi-ca, soprattutto nella nostra Regione, dove la situazione ha raggiunto livelli allar-manti. Mentre all’Assemblea regionale siciliana in questa legislatura si ha una nu-trita presenza di deputate regionali, non accade altrettanto negli enti locali.

La normativa vigente in materia di rappresentanza di genere negli organi de-gli enti locali non ha, infatti, raggiunto l’obiettivo che il legislatore si è da tempo prefissato. In proposito, si ricorda che la legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011, re-cante ‘Modifiche in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali’ e approvata nella scorsa legislatura, non ha raggiunto la maggioranza dei consensi sulla proposta di introdurre la preferenza multipla nella elezione dei consigli comunali e provinciali. La medesima legge, disciplinando la rappresentanza di genere nella composizione delle giunte, ha stabilito il principio della presenza di entrambi i generi nelle giunte senza, tuttavia, prevedere una speci-fica sanzione nel caso di inosservanza; inoltre, non è prevista alcuna percentuale minima della rappresentanza di genere.

Con il presente disegno di legge, si intende rafforzare e specificare la norma-tiva vigente, anzitutto attraverso l’introduzione nelle elezioni dei consigli comunali della doppia preferenza di genere, cioè la possibilità di poter esprimere una o due preferenze ma, in quest’ultimo caso, a candidati di genere diverso. Nel caso di due preferenze espresse per candidati dello stesso genere, la seconda preferenza è nulla e viene fatta salva la prima.

Al fine di rendere adeguatamente incisiva la norma, si prevede altresì l’innalzamento del livello di rappresentanza di genere nella composizione delle liste elettorali – attualmente fissato nella misura massima di tre quarti per ciascun genere – prevedendo che nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Qualora la lista non dovesse rispettare tale regola, è concesso un termine per la regolarizzazione, scaduto il quale la lista è ricusata ed esclusa dalla competizione elettorale. La modifica che si propone è in armonia con quanto già previsto a livello nazionale dalla legge 23 novembre 2012, n. 215.

Le modifiche sopra illustrate sono contenute nell’articolo 1 del disegno di legge in esame e riguardano l’elezione dei consigli di tutti i comuni, a prescindere dalla classe di popolazione del comune.

L’articolo 2 del disegno di legge disciplina, invece, la rappresentanza di gene-re anche nella composizione delle giunte comunali, prevedendo che ogni genere non possa essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento. Anche in tal caso nell’ipotesi di violazione della norma è prevista una sanzione, consistente nella nul-lità del provvedimento di nomina degli assessori.

Nel corso dell’esame in Commissione, sono stati inoltre approvati due emen-damenti, riprodotti rispettivamente nell’articolo 3 e nell’articolo 4 del disegno di legge. Il primo riguarda la soglia di sbarramento e comporta l’abbassamento della percentuale minima di voti – fissata al 4 per cento dei voti validi espressi rispetto all’attuale 5 per cento – che le liste devono raggiungere per essere rappresentate nei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il se-condo attiene al tema dei rimborsi a favore dei datori di lavoro per i lavoratori di-pendenti pubblici e privati eletti negli enti locali e prevede che tali rimborsi siano dovuti esclusivamente per i dipendenti che risultino essere stati assunti in data ante-cedente all’elezione.

Auspicando che il presente disegno di legge possa essere approvato dall’Aula celermente ed in modo condiviso, si rileva infine che esso non comporta spese o oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione siciliana.

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DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE (*)

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.
Modifiche di norme in materia di soglia di sbarramento per l’elezione dei consigli comunali e di rimborsi dei permessi retribuiti degli amministratori locali

Art. 1.
Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed in-tegrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

‘Art. 1 bis – Composizione delle liste per l’elezione dei consigli comunali. 1. Nelle liste di candidati per l’elezione del consiglio comunale nessun genere può es-sere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all’unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.’.

b) all’articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

‘3 bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scriven-done il nome ed il cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.’;

c) il comma 2 dell’articolo 2 ter è sostituito dal seguente:

‘2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 bis, trac-ciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può espri-mere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di gene-re femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.’;

d) il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

‘2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inol-tre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui vota-ta, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve ri-guardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.’.

2. Al comma 1 dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e) è ag-giunta la seguente:

‘e bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma l dell’articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di venti-quattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappre-sentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del cita-to comma 1 dell’articolo 1 bis della legge regionale n. 35/1997. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candi-dati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista.’.

3. All’articolo 38 del Testo unico delle leggi per l’elezione dei consigli co-munali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

‘3. L’elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusi-vamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due pre-ferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.’;

b) il comma 4 è soppresso;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

‘8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.’.

Art. 2.
Composizione delle giunte comunali

1. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, le parole ‘La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.’ sono sostituite dalle seguenti:

‘Nella composizione della giunta, pena la nullità del provvedimento di nomi-na degli assessori, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento dei componenti, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all’unità inferiore in caso di cifra decimale infe-riore a 0,5.’.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in occasione del primo rinno-vo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
Soglia di sbarramento per l’elezione dei consigli comunali
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Al comma 3 bis dell’articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 le parole ‘5 per cento’ sono sostituite dalle parole ‘4 per cento’.

Art. 4
Modifiche di norme in materia di rimborsi
dei permessi retribuiti degli amministratori locali

1. Al comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole ‘effettiva assenza del lavora-tore.’ sono inserite le seguenti:

‘Il rimborso è dovuto esclusivamente per i lavoratori dipendenti che risultino essere stati assunti in data antecedente alla elezione. Il datore di lavoro, a tal fine, allega alla prima richiesta di rimborso la documentazione attestante la data di as-sunzione del lavoratore dipendente eletto.’.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione sici-liana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato il 25 marzo 2013

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 5: ‘Norme in materia di rappresentanza di genere’. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Raia, Cirone, Maggio, il 13 dicembre 2012. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 28 dicembre 2012 (abbi-nato nella seduta n. 21 del 21 marzo 2013).

Disegno di legge n. 55: ‘Disposizioni volte a perseguire l’equilibrio della rappre-sentanza fra i sessi nell’Assemblea regionale siciliana’. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Ioppolo, Currenti, Formica, Musumeci il 19 dicembre 2012. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 28 dicembre 2012 (abbinato nella seduta n. 21 del 21 marzo 2013).

Disegno di legge n. 66: ‘Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappre-sentanze di genere nei consigli comunali, provinciali e nell’Assemblea regionale siciliana’. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, on. Rosario Crocetta, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, dott.ssa Patrizia Valenti il 29 dicembre 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) l’8 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 21 del 21 marzo 2013).

Disegno di legge n. 67: ‘Modifiche di norme in materia di composizione di giunte comunali e provinciali’. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, on. Rosario Crocetta, su proposta dell’Assessore regionale per le auto-nomie locali e la funzione pubblica, dott.ssa Patrizia Valenti il 29 dicembre 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) l’8 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 21 del 21 marzo 2013).

– Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 4 del 16 gennaio 2013, 5 del 22 gennaio 2013, 6 del 29 gennaio 2013, 7 del 30 gennaio 2013, 21 del 21 marzo 2013 e 22 del 25 marzo 2013.

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Una Risposta per Oggi la I Commissione dell’Ars varerà il ddl legge elettorale, domani in aula

  1. Il presidente della commissione Affari istituzionali, Marco Forzese, ha rinviato a domattina la discussione sul ddl che modifica la legge elettorale per le elezioni amministrative: “La concomitanza con il funerale di Salvatore D’Alia mi ha fatto optare per un rinvio”.

    La seduta si terrà domani mattina alle 10 per esaminare i 42 emendamenti presentati. All’ordine del giorno dunque non solo la doppia preferenza di genere, ma anche altre modifiche alla legge elettorale, come l’abbassamento dello sbarramento per l’ingresso al Consiglio comunale e la norma contro l’accumulazione degli stipendi dei consiglieri.

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